gen 11 2008

PUNTI PATENTE ART. 126 BIS C.D.S.

Classified in: Polizia Municipalepoliziamunicipale at 4:16 pm

Patente a punti (Art. 126-bis CDS)

La patente a punti è il meccanismo introdotto in Italia a partire dal 1 luglio 2003 attraverso il quale, ad ogni conducente di un veicolo, viene attribuito un punteggio (inizialmente 20 punti) che viene decurtato in caso di infrazioni. All’esaurimento dei punti disponibili per conservare la patente è necessario superare nuovamente l’esame di teoria e l’esame di guida.Restano le vecchie sanzioni accessorie
Anche dopo l’introduzione della patente a punti, resta pienamente efficace il sistema attuale con la possibilità della sanzione accessoria della sospensione immediata della patente di guida.

Obbligo di comunicazione del conducente
Qualora il conducente non sia stato identificato, l’obbligato in solido a cui il verbale è notificato, è tenuto a comunicare, entro sessanta giorni, all’ufficio o comando che ha accertato la violazione. Questa norma è stata introdotta con il Decreto salva punti. Se il proprietario omette di fornire i dati identificativi scatterà per lui una sanzione che va da un minimo di 250 euro fino ad un massimo di 1.000 euro. Non gli verranno però decurtati i punti sulla patente.Sulla base di motivazioni documentate ed attendibili il proprietario dell’auto ha la possibilità di giustificare la sua impossibilità a conoscere, e dunque a comunicare, i dati del conducente. Queste le principali novità previste dal decreto legge n. 262 – del 3 ottobre 2006 convertito in legge 24 novembre 2006, n. 286, che modifica l’articolo 126-bis del Codice della strada. Il provvedimento dispone la riattribuzione dei punti sottratti dalla patente del proprietario del veicolo, per non aver dato le generalità del conducente responsabile dell’infrazione. Secondo le nuove norme perdono efficacia anche i provvedimenti di revisione di patente (ai sensi dell’art.126-bis, comma 6, C.d.S.), adottati a seguito della perdita totale di punteggio, se tra i punti persi sono compresi quelli sottratti al titolare della patente in quanto proprietario del veicolo.Il titolare può controllare in tempo reale lo stato della propria patente presso l’anagrafe nazionale degli abilitati alla guida, utilizzando il portale dell’automobilista.
Su questo portale il Ministero dei Trasporti ha attivato il servizio online di verifica del saldo dei punti sulla propria patente di guida: occorre semplicemente iscriversi al sito seguendo le istruzioni presenti sulla home page.

E’ possibile utilizzare anche l’utenza telefonica 848782782 (Attenzione non è un numero verde. La telefonata può essere effettuata solo da apparecchio fisso ed ha il costo di una chiamata urbana secondo le tariffe del proprio gestore telefonico).

Come si recupera il punteggio
La mancanza di decurtazioni dei punti, per il periodo di due anni consecutivi, determina la nuova attribuzione del completo punteggio iniziale.Per i titolari di patente che per almeno due anni hanno mantenuto 20 punti è previsto l’accreditamento di 2 punti fino a raggiungere il tetto massimo complessivo di 30 punti. Il punteggio perso può essere recuperato frequentando anche dei corsi specifici presso le autoscuole o presso gli altri soggetti autorizzati dal Ministero dei Trasporti.